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Articoli in "Atti generali"
Articolo 12, comma 1 e 2 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.
Contratto collettivo nazionale di lavoro per il Comparto dell’Istruzione e ricerca, relativo al periodo 2019-2021
Decreto Ministeriale n. 153 del 1° agosto 2023
Disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante:«Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate lineeguida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, aisensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
Indicazioni sull’utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe.Chiarimenti nota prot. n. 107190 del 19 dicembre 2022
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